Come dobbiamo interpretare l'art. 40 del Reg. ST? E' forse da rivedere?

08.02.2024

Regolamento del ST, art 40, comma 3: una di quelle parti fin troppo trascurate da tutti gli addeti ai lavori, quasi mai prese in considerazione, diciamocelo, dal mondo dei dilettanti a quello del professionismo. Il perchè sta forse nel fatto che la visione moderna ed attuale della figura del tecnico lo vuole sempre più performante ed aggiornato in ambito di gestione dei rapporti umani ed intepersonali, mettendo sempre più al centro di ogni più peculiare sfaccettatura il ruolo del pater familias, in ogni ordine di categoria, dai dilettanti ai professionisti. 

Un'attenta lettura del testo dell'articolo in questione impone però alcune riflessioni.

Se è vero che, testualmente, è convenuto che per un tecnico iscritto all'albo viga il "divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori" è anche vero che al medesimo tecnico è concesso di poter "fornire alle società di appartenenza la consulenza di natura esclusivamente tecnica". Anzi.. direi che gli è richiesto. 

Si capisce da subito ed in maniera evidente che le due cose vanno in assoluta contraddizione.

Possibile che il procedere in direzioni diametralmente opposte dei vincoli previsti nell'articolo 40 comma 3 non sia stato mai notato da nessuno? Oppure.. possibile che a fronte del modernizzarsi dei ruoli (inclusa la figura del tecnico) nessuno abbia pensato a modificare opportunamente il testo "incriminato"?

Una cosa invece è certa, 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙚𝙡𝙞𝙨𝙩𝙞𝙨𝙢𝙤, fenomeno diffusissimo nei settori giovanili specialmente quando un tecnico si muove da una società all'altra, non è permesso e viene sanzionato. 

Di seguito il commento ad una pronuncia del ST in materia di comportamento illegittimo da pare di un tecnico con espresso riferimento al fenomeno del proselitismo. Buona lettura.

(https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/massime/83cfa2022-2023a/)

𝙎𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 – 𝙧𝙚𝙜𝙤𝙡𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 – 𝙙𝙞𝙫𝙞𝙚𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙚𝙡𝙞𝙩𝙞𝙨𝙢𝙤 - 𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤. 

L'art. 40 del Regolamento del settore tecnico, al comma terzo, dispone che "𝐴𝑖 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙'𝐴𝑙𝑏𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑒̀ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀̀ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑑 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖. 𝐸𝑠𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀̀ 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎.".La norma vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell'esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell'ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore. (da www.figc.it)

Fp.