Parliamo di.. norme: l'art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva e l'obbligo di denuncia di illecito.

22.09.2023

L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. L'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale). (https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/massime/89cfa2022-2023b/)

** L'art. 30, comma 7 CGS prescrive chiarisce che i soggetti  che abbiano avuto rapporti con società o persone che pongano, abbiano posto o stiano per porre in essere illecito, ovvero che siano venuti a conoscenza per un qualsiasi motivo che società o soggetti pongano, abbiano posto o stiano per porre in essere illecito, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC. 

Esiste anche sanzione per coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo, infatti il comma 7 prevede la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore ad un anno e dell'ammenda non inferiore a euro 30.000,00.

In sostanza se un tesserato viene a sapere che si stia per commettere (o sia stato già commesso)  un illecito sportivo deve senza indugio notiziare la Procura Federale della FIGC

Ovviamente il presupposto sostanziale è che vi sia la prova della violazione commessa o oche sta per commettersi poichè un semplice sospetto non genera l'obbligo di denuncia che invece nasce nel momento in cui il fatto è concreto e di cui si ha prova certa. 

Premesso che nella Giustizia Sportiva è inoltre previsto che l'accusato, per rispondere della violazione a lui imputata, deve aver compreso il fatto che sia in corso la commissione di un illecito, è utile sapere che la responsablità per omessa denuncia è una responsabilità senz'altro personale in quanto ha la sua genesi da un fatto commesso proprio dello stesso, a prescindere dalla posizione che il tesserato abbia all'interno di un'organizzazione sportiva. Non esiste pertanto la responsablità oggettiva in capo alla società di appartenenza.

Per approfondire l'argomento forniamo il link che permette di accedere ad un interessante contributo scientifico di Leonardo Calistri, Dottore in Giurisprudenza e specializzato in Diritto Sportivo, dal quale abbiamo tratto spunto per questo breve e riteniamo utile articolo, unitamente al link che indirizza direttamente al Codice della Giustizia Sportiva:

** L'ILLECITO SPORTIVO. Leonardo Calistri. 2020 Diritto Dello Sport

IL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA