RIFORMA DELLO SPORT VADEMECUM PER GLI ALLENATORI - D.Lgs36/2021 (Riforma del lavoro nello Sport)

19.07.2023

A partire dal 1 luglio 2023:

- i tecnici che faranno richiesta di un corrispettivo in denaro alla Società/Associazione per cui saranno tesserati saranno considerati  lavoratori autonomi, con l'obbligo di sipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.);

- i tecnici che svolgeranno le proprie mansioni senza percepire alcun compenso potranno sottoscrivere una dichiarazione di "prestazione volontaria".

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Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere redatto SU SPECIFICO MODULO che le  Società Sportive potranno scaricare dal "Portale Tesseramenti FIGC" o cliccando qui e deve essere OBBLIGATORIAMENTE depositato a prescindere dalla qualifica (tipologia di abilitazione UEFA A, B, C etc.), dalla categoria (CALCIO a 11, CALCIO a5, Calcio Femminile, Settori Giovanili etc.) e dalla mansione affidata dalla società sportiva (allenatore, all. in seconda, preparatore portieri etc.).

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CORDINATA E CONTINUATIVA PUO' AVERE DURATA MASSIMA DI NR 5 ANNI, SONO POSSIBLI QUINDI ACCORDI PLURIENNALI A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA E DALLA QUALIFICA DEL TECNICO.

Il contratto può includere i PREMI per il raggiungimento di un obiettivo.

In ogni caso, sia per il contratto di collaborazione che per la dichiarazione di prestazione volontaria,  il deposito deve essere fatto CONTESTUALMENTE al tesseramento, ed è operazione che dovrà effettuare la Società Sportiva tramite il "Portale Tesseramenti FIGC".

IMPORTANTE: nel caso l'attività del tecnico riguardi  soggetti minorenni, il contratto è soggetto, salvo inefficacia,  alla presentazione da parte del tecnico stesso, entro 30 gg dalla sottoscrizione, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 

In caso di esonero è previsto che il compenso pattuito in parte fissa dovrà essere sempre corrisposto, mentre la parte variabile sarà dovuto proporzionalmente al periodo contrattuale in cui il rapporto è stato in essere. Il rimborso delle spese sostenute sarà riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e cesserà con l'esonero o in caso di dimissioni del Tecnico.


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ASPETTI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA

Le somme percepite che nell'anno solare superano la soglia di esenzione pari a € 15.000,00 (esempio: se percepisco € 20.000, saranno soggetti ad imposta solo i 5.000 euro eccedenti la soglia di esenzione) SONO SOTTOPOSTE A TASSAZIONE. Le somme che nell'anno solare superano la soglia di esenzione pari € 5.000,00 sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale.

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IL CASO DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONI DI TECNICO:

Detto che è possibile svolgere l'attività di tecnico al di fuori degli orari di lavoro, è necessario che lo stesso lo comunichi all'Ente, specificando il caratere della collaborazione gratuita o dietro riconoscimento di un corrispettivo. Nel caso di collaborazione che preveda il riconoscimento di somme, dovrà altresì chiedere autorizzazione scritta alla competente P.A.

Sula base del "silenzio assenso", in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente alla richiesta di autorizzazione inviata dal lavoratore sportivo, la stessa sarà considerata accolta, permettendo così al tecnico la sottoscrizione del contratto.

ATTENZIONE:

NON ESISTONO PIU' I MASSIMALI

SONO PREVISTI I "MINIMI FEDERALI" ANCHE PER I DILETTANTI.

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BREVE APPUNTO  SULL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

La riforma prevede che i volontari potranno percepire il solo rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza, sino a € 150,00 mensili, che non sarà da considerarsi reddito da lavoro sportivo.

Per ogni necessità potrete scrivere alla nostra mail info@allenatoridilettanti.it